ALLEGATO “A” REP. N. 45293/5711
TITOLO I
(Costituzione e scopi)
ART.1
E’
costituita sotto forma di Associazione Senza Fini di Lucro, la
“Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui
Gruppi” C.O.I.R.A.G., di seguito definita Coirag.
La Coirag anche in accordo con quanto previsto dalla Legge 833 del 7/12/00,
ha come scopo quello di contribuire alla ricerca, alla formazione e
alla promozione della pratica clinica ed istituzionale nell’ambito
delle psicoterapie ad orientamento psicoanalitico ed in particolare
della analisi di gruppo, tenuto conto della normativa italiana ed
europea e di quanto stabilito dalle reti professionali nazionali ed
internazionali che regolamentano gli statuti delle professioni dei
medici e degli psicologi.
L’associazione
intende promuovere attività, ricerche e azioni volte ad elaborare e
diffondere cultura secondo le proprie finalità istituzionali in una
prospettiva locale, ma anche e contemporaneamente nella Comunità
Europea ed Internazionale.
Essa ha durata illimitata.
ART.2
La
sede legale della Coirag è designata dal Presidente in carica e la
sede legale al fine del presente atto statutario è in Milano in Viale
Gran Sasso 22 - 20131 MILANO.
La sede legale può essere trasferita con delibera assunta dall’Assemblea dei Soci.
ART.3
La
modalità confederativa statuisce l’autonomia culturale, organizzativa
e amministrativa delle singole Associazioni, soci della Coirag (nel
seguito dette anche soci Associazioni OC), nella condivisione delle
finalità sancite all’art.1.
ART.4
La Coirag ha inoltre tra le proprie finalità:
- - lo
studio, la ricerca, lo sviluppo e la diffusione delle psicoterapie ad
orientamento psicoanalitico ed in particolare della analisi di gruppo;
- - promuovere
la conoscenza reciproca tra le Associazioni, soci della Coirag, con
particolare riferimento alle loro differenze istituzionali, nella
condivisione di una prospettiva di confronto dei processi e dei
risultati della ricerca clinico-teorica;
- - Elaborare
programmi annuali di attività formativa ECM per l’aggiornamento
professionale e la formazione permanente degli associati.
- -
favorire le relazioni tra i centri e le scuole italiane e straniere
interessate a promuovere programmi di sviluppo, orientamento e
integrazione così come nelle specifiche finalità associative della
Coirag;
- - istituire una scuola di specializzazione in psicoterapia secondo le norme ministeriali;
- - gestire
e sviluppare strutture didattiche e formative aventi come finalità e
scopo l’insegnamento delle metodologie che rientrano nelle sue finalità
istituzionali.
- - Dotarsi
delle strutture necessarie per la formazione, ivi compresa l’attività
ECM, dei liberi professionisti, del personale dipendente dalle
istituzioni socio sanitarie e dagli enti pubblici e privati (Aziende
sanitarie, Regioni, Provincie, Comuni, cooperative, ecc), nonché dei
dipendenti dalle istituzioni didattiche (scuole di ogni ordine e grado
pubbliche e private), presenti sul territorio nazionale, con l’uso
della metodologia analitico gruppale del modello C.O.I.R.A.G.
L’attività
formativa, compresa quella ECM, dovrà avvalersi dell’autofinanziamento,
del finanziamento di Enti pubblici e privati, dei partecipanti ai corsi
e di eventuali sponsor nel rispetto comunque della disciplina inerente
il conflitto di interessi
- -
promuovere e mantenere ,ai fini della ricerca scientifica e con la
promozione di trials di studio, un collegamento permanente con
Università, Istituti Scientifici, Centri di Studio, Società e
Istituzioni italiane ed estere.
- - curare iniziative editoriali, periodiche o monografiche di carattere scientifico, divulgativo, didattico e pratico;
- -
diventare interlocutore di Istituzioni, organismi, Enti pubblici
interessati alla formulazione di leggi, orientamenti, e direttive
tecniche inerenti i temi istituzionali dell’Associazione (Ministero
della Salute,altri Ministeri, Regioni, Aziende sanitarie e altri
organismi sanitari pubblici);
- - Partecipare,
in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, la
F.I.S.M. e/o altre organizzazioni indicate dalle normative
ministeriali, all’elaborazione di linee guida inerenti le tematiche di
interesse societario
- - dotarsi di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte
- - assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istituzionali;
Per l’adempimento dei compiti istituzionali l’Associazione potrà:
- avvalersi degli interventi e dei servizi previsti dall’Unione Europea;
- stipulare
accordi, contratti e convenzioni con Enti, Società pubbliche e private,
Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, Centri di ricerca
italiani e stranieri e potrà partecipare ad Enti, Organizzazioni
italiane ed estere aventi fini analoghi;
- istituire Sezioni ed uffici di corrispondenza negli Enti interessati.
- dotarsi
di strutture organizzate su base regionale, aventi lo scopo di
promuovere attività societarie e la formazione, compresa quella ECM.
L’associazione non ha finalità sindacali e non
può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di
quelle ad essa connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in
quanto diretta attuazione degli scopi istituzionali.
TITOLO II
(Soci della Coirag)
ART.5
La Coirag è formata da due categorie di soci:
a) i soci ordinari;
b) i soci onorari.
Sono soci ordinari :
- -
le Associazioni, rappresentate dal legale rappresentante delle stesse o
da un suo delegato, che siano costituite con finalità coerenti con
l’art.1 dello Statuto Coirag, che siano state accettate dall’Assemblea
secondo procedure definite dal regolamento, che abbiano definito come
criteri di accesso dei propri soci: l’iscrizione alla lista degli
psicoterapeuti dell’Ordine dei medici e/o degli psicologi, una
qualificata psicoterapia personale ad orientamento psicoanalitico,
individuale e/o di gruppo, una formazione di tipo psicoterapeutico ad
orientamento psicoanalitico, una specializzazione gruppale garantita da
un training quadriennale che comprenda momenti teorico-metodologici,
approfondite esperienze formative gruppali, supervisioni e tirocinio;
- -
le persone fisiche (di seguito anche definite soci individuali) ,
iscritte ad una Associazione, a sua volta associata alla Coirag, ed
iscritte ai rispettivi Ordini professionali dei medici e/o degli
psicologi e all’elenco degli psicoterapeuti, che abbiano completato una
psicoterapia personale ad orientamento psicoanalitico, individuale o di
gruppo, sviluppato una competenza analitico-gruppale qualificata, e che
si impegnino a contribuire alla promozione dell’associazione ed alla
realizzazione dei suoi obiettivi.
Le modalità di ammissione alla Coirag per i Soci individuali sono le seguenti:
- Domanda
del candidato socio al Presidente della Coirag, accompagnata da
autocertificazione e presentazione dello stesso da parte del Direttivo
della Associazione OC di appartenenza, a garanzia dei requisiti
richiesti dalla Coirag, .
- Valutazione da parte del Consiglio Esecutivo della Coirag.
- Ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci.
In
caso di rifiuto il Consiglio Esecutivo della Coirag dovrà darne
comunicazione al candidato, motivando le cause di non ammissione dei
richiedenti; avverso tale decisione è consentito al candidato ricorrere
al Consiglio Centrale ed in caso di parere negativo motivato potrà
ricorrere in seconda istanza alla Commissione Deontologica, che
deciderà in modo inappellabile.
Sono soci onorari
Gli
psicoterapeuti di chiara fama che hanno acquisito particolare merito
nell’ambito della psicoterapia individuale e gruppale nonché nelle
attività dell’Associazione, in Italia e all’estero.
I
soci Onorari vengono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del
Consiglio Esecutivo: essi sono esentati dal pagamento di qualsiasi
quota associativa.
ART.6
Sono
Sostenitori della Coirag le persone fisiche, le persone giuridiche le
Associazioni e gli Enti che appoggiano gli obiettivi dell’Associazione
e che vogliono sostenere le sue attività. Essi vengono ammessi a
seguito di proposta di un Socio, di formale accettazione del Consiglio
Esecutivo e di ratifica assembleare, con il pagamento di una quota
stabilita annualmente dal Consiglio Esecutivo stesso.
ART.7
L’adesione
all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, ma
è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di
recesso. La qualifica di socio comporta per l’associato il diritto di
voto nell’Assemblea dei soci per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione, per l’approvazione del rendiconto annuale, e per le
altre delibere previste dal presente Statuto.
L’Associazione Coirag garantisce pari opportunità a tutti i Soci ed il rispetto dei diritti inviolabili della persona.
Tra i soci esiste parità di diritti e di doveri. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
I soci hanno diritto a:
- -
partecipare all’Assemblea dei soci e votare le proposte di delibera
iscritte all’ordine del giorno, se in regola con il pagamento della
quota associativa dell’anno in corso;
- - partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- - dare le dimissioni in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi;
- - accedere alle cariche sociali
I soci hanno l’obbligo di:
- - osservare il presente Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali;
- - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
- - pagare la rispettiva quota associativa fissata dal Consiglio Esecutivo ed approvata dall’Assemblea.
ART.8
La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni presentate al Presidente della Coirag con lettera raccomandata; esse hanno effetto per l’anno sociale successivo;
b) esclusione in seguito a mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi;
c)
espulsione in seguito a comportamento contrastante con gli scopi
statutari, in base a decisioni motivate dalla Commissione Deontologica,
investita su tale specifico problema dal Consiglio Esecutivo. La
decisione della Commissione Deontologica è inappellabile.
d) non appartenenza ad una Associazione OC.
ART.9
L’anno sociale coincide con l’anno solare.
TITOLO III
(Organi dell’Associazione)
ART.10
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Consiglio Centrale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) la Commissione Deontologica
Le
cariche di componente del Consiglio Esecutivo, di componente del
Collegio dei Revisori dei Conti e di componente della Commissione
Deontologica sono tra di loro incompatibili;
Le
cariche sociali sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto e comunque secondo criteri
approvati con delibera dell’Assemblea.
TITOLO IV
(Assemblea dei soci)
ART. 11
L’Assemblea
dei soci è costituita dai soci ordinari, che siano in regola con il
pagamento della quota associativa e dai soci onorari: ogni socio così
come definito all’art. 5 ha diritto ad un solo voto.
I
rappresentanti delle Associazioni OC, qualora siano anche soci
individuali, nonché i titolari di eventuali deleghe da parte di altri
soci individuali, potranno esprimere più voti in ragione di tali
funzioni.
I sostenitori hanno diritto di assistere all’Assemblea ma non hanno diritto di voto.
L’Assemblea
dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, per
l’approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo.
In
via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Esecutivo lo
creda opportuno o quando sia fatta richiesta scritta e motivata da
almeno un terzo dei soci e dal 50% delle Associazioni OC o dal Collegio
dei Revisori dei conti.
La
convocazione è fatta mediante raccomandata, lettera, fax o e-mail
inviata all’indirizzo comunicato dal socio e trascritto sul libro
soci, contenente l’indicazione dell’Ordine del Giorno, del luogo, del
giorno e dell’ora della riunione sia in prima che in seconda
convocazione, e deve essere spedita a tutti i soci all’indirizzo
risultante dal Libro dei soci, nonché ai Revisori dei Conti, almeno
trenta giorni prima dell’adunanza.
In
prima convocazione l’Assemblea dei soci è valida quando sia presente o
rappresentata almeno la metà più uno delle Associazioni OC, e la metà
più uno dei soci individuali.
In seconda convocazione l’Assemblea dei soci sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per
le modifiche all’Atto costitutivo od allo Statuto occorre il voto
secondo le maggioranze previste dai meccanismi di voto dell’articolo 14
sia in prima che in seconda convocazione.
Qualora
l’assemblea lo preveda, con sua esplicita delibera, potrà essere
ammessa la delega di voto ad altro socio individuale, comunque con un
limite massimo di due deleghe per ogni socio individuale.
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente, o da altro membro del Consiglio Esecutivo
designato dal Presidente stesso.
ART.12
L’Assemblea dei soci viene convocata per:
- - determinare gli indirizzi generali dell’Associazione
- - deliberare su proposte ad essa sottoposte dal Consiglio Esecutivo.
- -
deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione almeno
una volta all’anno in via ordinaria con la maggioranza di voto
qualificata secondo l’art. 14 a proposito della 1a, 2 a e 3 a votazione e in quarta votazione con la maggioranza semplice dei soci presenti.
- - deliberare sull’inserimento di argomenti nell’odg della successiva Assemblea
- - deliberare le quote sociali annuali su proposta del Consiglio Esecutivo
- - dibattere sulla relazione annuale del Presidente della Coirag e su quelle dei responsabili degli organismi specializzati;
- -
eleggere il Consiglio Esecutivo, per la parte di sua competenza, il
Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Deontologica
- - deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- - approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- - deliberare sulla nomina di soci onorari su proposta del Consiglio Esecutivo;
- - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- - deliberare sulla nomina dei soci e dei sostenitori.
TITOLO V
(Elezione delle cariche sociali e meccanismi di voto)
ART.13
L’elezione
degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o
limitata, ovvero tutti i soci sono eleggibili. Ogni socio ha diritto ad
esprimere un numero di preferenze per il Consiglio Esecutivo pari al
numero delle cariche da eleggere in ogni specifica sessione elettorale
(Presidente, Direttore del CSR, Direttore Rivista, Preside, Direttore
dell’Agenzia per la Formazione e la Promozione), e un massimo di due
preferenze sia per il Collegio dei Revisori dei conti che per la
Commissione Deontologica. Vengono eletti i candidati con il maggior
numero di preferenze. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
ART.14
Meccanismi di voto.
Qualsiasi
associato, al fine di potersi candidare alla carica di presidente della
Coirag, deve predisporre un opportuno programma di iniziative e di
gestione della Associazione, da realizzarsi nel corso della durata del
mandato.
Su
tale programma, al fine di rendere effettiva la candidatura stessa,
dovrà ottenere, tramite la sottoscrizione del programma stesso,
l’adesione di tanti associati che rappresentino non meno del 10% dei
soci individuali o non meno di 1/3 delle Associazioni OC aderenti alla
Coirag; il Consiglio Centrale può appoggiare un candidato con una
maggioranza dei 3/5 (vedi art.26)
Il
candidato Presidente dovrà indicare le persone che, in caso di sua
nomina, designerà quali componenti effettivi del Consiglio Esecutivo
nelle cariche di: Vicepresidente, Segretario, Tesoriere. Il
Vicepresidente assume anche l’incarico di Responsabile delle relazioni
con l’esterno
I Consiglieri designati a tali cariche, vengono definiti : “Staff Presidenziale”.
I
programmi dei Candidati Presidenti, con allegate in originale le firme
di adesione, dovranno essere depositati presso la segreteria della
Coirag entro sei mesi dalla data di scadenza del Presidente in carica e
tutti i soci potranno prenderne visione e richiederne copia.
L’assemblea
pertanto voterà il Presidente in base al programma da Lui presentato,
delegandogli la nomina dei componenti il Consiglio Esecutivo,
precedentemente indicati, componenti lo “Staff Presidenziale”.
Con
votazioni autonome, in base ai quorum successivamente indicati,
l’Assemblea nominerà anche: il Direttore del Centro Studi e Ricerche
(organismo di seguito definito CSR), Il Direttore della Rivista, il
Preside della Scuola e il direttore dell’Agenzia per la Formazione e la
Promozione (AFP) che di diritto sono componenti effettivi del Consiglio
Esecutivo. Essi saranno proposti all’Assemblea dal Consiglio Centrale.
L’elezione
del Presidente della Coirag e degli altri componenti il Consiglio
Esecutivo avverrà tramite votazione dell’assemblea della Coirag.
Il candidato, per essere eletto, dovrà ottenere le seguenti maggioranze:
- in
1° e 2° votazione: maggioranza assoluta (50% più uno) dei soci
individuali presenti e i 2/3 dei soci associazioni OC presenti;
- in
3° votazione: maggioranza assoluta (50% più uno) dei soci individuali
presenti e maggioranza assoluta dei soci associazioni OC presenti;
- in
4° votazione: maggioranza semplice dei soci presenti all’assemblea tra
i 2 candidati con il maggior numero di voti nella 3° votazione.
Tali quorum valgono sia in prima che in seconda convocazione dell’Assemblea.
TITOLO VI
(Consiglio Esecutivo)
ART.15
La Associazione è amministrata e resa operativa da un Consiglio Esecutivo composto da 7 membri:
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Direttore dell’Agenzia per la Formazione e la Promozione
- Direttore del Centro Studi e Ricerche
- Direttore della Rivista dell’Associazione
- Preside della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
La composizione del Consiglio Esecutivo è regolata dall’art. 14.
Spetta
al Presidente nominare autonomamente i membri che andranno a ricoprire
le cariche di Vicepresidente, Segretario, Tesoriere secondo le modalità
di cui all’art. 14.
Il
Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi
la necessità oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.
La
convocazione avviene mediante lettera, o a mezzo fax o e-mail, inviata
all’indirizzo trascritto sul libro soci, da consegnarsi almeno tre
settimane prima.
Il
Consiglio Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua
assenza, o impedimento, dal Vice Presidente, o da altro membro del
Consiglio stesso.
Alle
riunioni del Consiglio Esecutivo possono partecipare, senza diritto di
voto e su invito del Presidente, esperti su particolari materie.
I
Consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano a tre
riunioni consecutive verranno considerati a tutti gli effetti decaduti
anche da tutte le loro funzioni. Spetta al Presidente giustificare
l’eventuale assenza del Consigliere di diritto o proporre la sua
sostituzione al Consiglio Centrale secondo le procedure statutarie.
ART.16
I
membri del Consiglio Esecutivo durano in carica tre anni e possono
ricoprire la funzione specifica loro propria per due soli mandati
consecutivi.
Spetta
al Presidente nominare e revocare i membri dello “Staff Presidenziale”.
Quando, durante il mandato, venga a mancare per dimissioni o
qualsivoglia altro motivo uno o più dei Consiglieri di diritto
(Preside, Direttore del CSR, Direttore dell’Agenzia per la formazione e
la promozione, Direttore della Rivista), il Consiglio Esecutivo stesso,
delibera una supplenza provvisoria. La nomina formale seguirà la
procedura statutaria e il consigliere eletto durerà in carica fino alla
scadenza naturale del mandato della sua funzione specifica.
ART.17
Sono compiti del Consiglio Esecutivo, nell’attuazione del mandato assembleare:
a)
promuovere tutte le iniziative ed adottare tutti i provvedimenti atti
al conseguimento delle finalità di cui all’art.4, garantire il
coordinamento nella programmazione delle attività dei diversi organismi
specializzati e inoltre deliberare su problemi urgenti riguardanti gli
stessi organismi;
b)
amministrare i proventi dell’Associazione e predisporre i bilanci
preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei soci;
c) deliberare sulla convocazione dell’Assemblea dei soci;
d)
deliberare sull’ammissione e sulla decadenza dei soci e presentare le
relative delibere all’Assemblea per la ratifica. Proporre all’Assemblea
la nomina dei sostenitori e dei soci onorari;
e) attuare provvedimenti disciplinari di sua competenza;
f) determinare l’ammontare della quota associativa annuale per i soci e proporla all’Assemblea per la delibera;
g) proporre all’Assemblea dei soci eventuali modifiche allo statuto o all’atto costitutivo;
h) assumere, amministrare, licenziare il personale dipendente;
i)
affidare eventuali incarichi di studio o di altre specie, remunerati o
non, tanto a soci, quanto a tecnici e studiosi non associati;
k) adottare ogni altro provvedimento non espressamente riservato all’Assemblea dei soci;
l)
deliberare, in caso di urgenza, su questioni di competenza
dell’Assemblea dei soci da sottoporre successivamente alla ratifica di
quest’ultima.
m) propone
all’assemblea l’istituzione di strutture territoriali definendone le
competenze ed il grado di autonomia, in base al regolamento
dell’associazione
n) cura la realizzazione delle strutture territoriali deliberate dall’assemblea
ART.18
Le
delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei voti, con la
presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. A parità
di voti prevale il voto del Presidente.
Delle
sedute viene redatto apposito verbale che deve essere approvato dal
Consiglio Esecutivo nella seduta successiva (o seduta stante) e firmato
dal Presidente e dal Segretario. Il verbale va inviato anche ai membri
del Consiglio Centrale.
TITOLO VII
(Il Presidente e i funzionari)
ART.19
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e
presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Esecutivo. E’ responsabile
della vigilanza sul buon andamento dell’Associazione.
In
caso di necessità e urgenza adotta decisioni normalmente di competenza
del Consiglio Esecutivo con l’obbligo di chiederne allo stesso ratifica
in occasione della riunione immediatamente successiva.
Per
particolari compiti, il Presidente può delegare a un membro del
Consiglio Esecutivo i poteri a lui conferiti. Ha facoltà di partecipare
alle riunioni degli organismi specializzati, di persona o tramite un
suo delegato.
ART.20
Il
Vicepresidente coadiuva il Presidente e, nella sua funzione di
responsabile delle Relazioni Esterne, ha il compito di coordinare i
rapporti di scambio con Associazioni, Enti, Organismi pubblici e
privati sia a livello nazionale che internazionale e di contribuire
alla visibilità e allo sviluppo di iniziative, attuate sia dal
Consiglio Esecutivo che dagli Organismi specializzati della Coirag, in
riferimento ai compiti istituzionali dell’Associazione
ART.21
Il
Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni
dell’Assemblea, del Consiglio Esecutivo e del Consiglio Centrale, che
sottoscrive insieme al Presidente e cura l’invio dei verbali.
Coadiuva
il Presidente e il Consiglio Esecutivo nell’espletamento delle attività
esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento
dell’amministrazione dell’Associazione, vigila sul funzionamento della
segreteria.
Il
Segretario può disporre spese nei limiti determinati dal Consiglio
Esecutivo, senza specifica autorizzazione. Le eventuali assunzioni e
spese che riguardano il personale di segreteria devono essere, su
proposta del Segretario, autorizzate dal Presidente e ratificate dal
Consiglio Esecutivo.
Il
Segretario cura la tenuta dei libri Verbali delle Assemblee, del
Consiglio Esecutivo e del Consiglio Centrale, nonché il Libro dei Soci.
ART.22
Il
Tesoriere cura la gestione della Cassa e la contabilità
dell’Associazione. Redige l’inventario dei beni associativi, vigila
sulla regolarità delle riscossioni secondo le delibere e le indicazioni
del Consiglio Esecutivo, prepara, con l’ausilio dei responsabili di
settore, i bilanci annuali che, dopo l’approvazione del Consiglio
Esecutivo, vengono sottoposti all’Assemblea dei soci. I bilanci devono
restare depositati presso la sede dell’Associazione almeno nei quindici
giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti gli Associati.
Le
eventuali gestioni di cassa separate attinenti a specifiche attività
della Coirag, con la nomina di responsabili amministrativi, devono
essere delegate dal tesoriere e da questi verificate e contabilizzate
nella contabilità della Coirag, in accordo con il Consiglio Esecutivo.
ART.23
Il
Direttore del CSR viene nominato con apposita votazione dall’assemblea
della Coirag, secondo le maggioranze previste per tale tipologia di
delibera (vedi articolo 14). Ha la responsabilità scientifica del
Centro Studi e Ricerche e ne coordina il lavoro (vedi articolo 28). Il
Direttore nomina un vice-direttore.
ART.24
Il
Direttore della Rivista viene nominato con apposita votazione
dall’assemblea della Coirag, secondo le maggioranze previste per tale
tipologia di delibera (vedi articolo 14). Ha la responsabilità
scientifica della Rivista e ne coordina il lavoro di progettazione e
realizzazione (vedi articolo 28). Il Direttore nomina un vice-direttore.
ART.25
Il
Preside viene nominato con apposita votazione dall’assemblea della
Coirag, secondo le maggioranze previste per tale tipologia di delibera.
Egli indirizza e coordina la realizzazione delle linee
politico-culturali della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
della Coirag, delle quali è responsabile. Presiede all’andamento della
Scuola e degli Istituti, vigilando sugli adempimenti e sui programmi
didattici (vedi articolo 28). Il Preside nomina un vice-Preside.
ART.26
Il
Direttore dell’Agenzia per la Formazione e la Promozione (AFP) viene
nominato con apposita votazione dall’assemblea della C.O.I.R.A.G.,
secondo le maggioranze previste per questo tipo di delibera (Vedi art
14). Ha la responsabilità scientifica e organizzativa dell’AFP e ne
coordina il lavoro (vedi articolo 28). Il Direttore nomina un
vice-direttore.
TITOLO VIII
(Consiglio Centrale)
ART 27
Il
Consiglio Centrale è costituito dai Presidenti delle Associazioni OC e
dai membri del Consiglio Esecutivo. Elabora e discute le proposte
riguardanti le iniziative dell’Associazione, da rivolgere, per la loro
attuazione al Consiglio Esecutivo, offre stimoli e contributi, anche di
valutazione, per il funzionamento degli Organismi specializzati (CSR,
Rivista, Scuola) ed ha funzioni di raccordo tra le Associazioni OC e il
Consiglio Esecutivo, e tra le Associazioni stesse. Il Consiglio
Centrale è coordinato da un componente scelto al suo interno tra i
presidenti OC, e si riunisce su convocazione dello stesso Coordinatore
almeno due volte all’anno; in caso di mancata convocazione da parte del
Coordinatore, la stessa potrà avvenire a cura del presidente della
Coirag. Il Coordinatore rimane in carica tre anni rinnovabili per un
solo altro mandato triennale.
Il
Consiglio Centrale dovrà proporre all’Assemblea i nominativi dei
candidati alla carica di: Direttore del C.S.R., Direttore della Rivista
dell’Associazione e Preside della Scuola di Psicoterapia: tale proposta
dovrà essere illustrata e motivata dal suo Coordinatore all’Assemblea.
Il Consiglio Centrale può presentare un candidato Presidente della Coirag, sottoscrivendone il programma (vedi articolo 14).
Le
decisioni e le risoluzioni del Consiglio Centrale vengono prese con la
maggioranza semplice dei presenti, salvo che sia altrimenti previsto
nel presente statuto. Nell’ambito delle sue competenze, il Consiglio
Centrale svolge anche le funzioni di commissione permanente per le
modifiche statutarie.
TITOLO IX
(Organismi specializzati della Coirag)
ART 28
Sono Organismi specializzati della Coirag:
-
- Centro Studi e Ricerche della Coirag:
è un organismo che ha le finalità di proporre e organizzare iniziative
atte a promuovere studi e ricerche sulle tematiche
scientifico-culturali della Coirag. Sul piano interno ha il compito di
favorire la comunicazione e l’interazione tra i diversi modelli
culturali presenti nella Coirag e di studiare iniziative in
collaborazione tra le Associazioni OC, che valorizzino le diverse e
specifiche identità. Sul piano esterno ha il compito di promuovere la
realizzazione di scambi scientifici e professionali con chi
(istituzioni o singoli professionisti) intende partecipare o
collaborare su temi di interesse Coirag. Il Centro Studi e Ricerche si
riunisce su convocazione del suo Direttore almeno tre volte l’anno, ed
è formato oltre che dal Direttore, dal Presidente della Coirag in
carica, da un membro delegato da ogni OC, e da altri membri come da
regolamento.
- Rivista “Gruppi nella clinica, nelle istituzioni, nella società”:
è il periodico della Coirag. La Rivista pubblica contributi originali
nelle varie sezioni di cui è composta e traduzioni di saggi di
particolare rilievo scientifico.
- Scuola di Psicoterapia della Coirag.
La Scuola è emanazione della Coirag nell’ambito delle proprie finalità
e viene attuata con il concorso delle Associazioni OC. La Coirag
promuove, patrocina scientificamente e tutela didatticamente la Scuola
di Psicoterapia nel quadro delle Scuole di formazione alla Psicoterapia
abilitanti alla professione di psicoterapeuta. La Scuola è rivolta ad
una formazione alla psicoterapia di orientamento psicoanalitico ed in
particolare dell’analisi di gruppo, attraverso metodi didattici che
privilegiano il gruppo come strumento di formazione.
- Agenzia per la Formazione e la Promozione C.O.I.R.A.G. (AFP).
L’Agenzia si propone di progettare ed erogare interventi e formazione
(compresa quella ECM), rivolti a soci e a terzi nell’ambito della
Sanità, del settore socio-assistenziale, della scuola e delle
organizzazioni. Il modello formativo si fonda sulla cultura
psicoanalitica di gruppo secondo le diverse modulazioni presenti in
C.O.I.R.A.G. L’ Agenzia può avvalersi di risorse esterne in relazione
alle esigenze formative specifiche.
Tali
Organismi operano e funzionano sulla base di specifici e regolamenti
dagli stessi deliberati, proposti per la loro approvazione ed
esecutività al Consiglio Esecutivo e alla ratifica assembleare.
Tesoriere
dei singoli Organismi Specializzati è il Tesoriere della Coirag, il
quale può delegare tale funzione a terzi, sotto il suo controllo e la
sua responsabilità (vedi articolo 22).
Il
Consiglio Esecutivo può richiedere e proporre modifiche ai regolamenti
dei singoli Organismi Specializzati da sottoporre a delibera
assembleare.
TITOLO X
(Libri della Associazione)
ART.29
Oltre
alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i
libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, del
Consiglio Esecutivo, del Consiglio Centrale, del Consiglio Direttivo
Nazionale della Scuola, dei Revisori dei conti e della Commissione
Deontologica, se tali organi sono stati istituiti, nonché del Libro dei
Soci.
I
libri dell’Associazione possono essere consultati da chiunque ne faccia
motivata istanza e che abbia interesse specifico; le eventuali copie
richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
TITOLO XI
(Collegio dei Revisori dei conti)
ART.30
Il
Collegio dei Revisori dei conti viene istituito, qualora non sia
espressamente richiesto dalle norme di Legge, in base a delibera
assembleare, su proposta del Consiglio Esecutivo, o su richiesta
formale di non meno del dieci per cento dei soci individuali e 50% dei
soci associazioni aventi diritto di voto. Il Collegio dei Revisori si
compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti
dall’Assemblea dei soci anche fra i non soci, tra gli iscritti all’albo
dei revisori dei conti, e si rinnova ogni tre anni in occasione
dell’elezione del Consiglio Esecutivo. I suoi membri possono essere
rieletti.
Il
Collegio dei revisori dei conti nomina nel suo seno il Presidente del
Collegio stesso, qualora non lo abbia fatto l’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
- - controllare l’amministrazione dell’Associazione;
- - accertare la regolare tenuta della contabilità;
- -
verificare alla fine di ogni anno il bilancio consuntivo predisposto
dal Tesoriere e redigere la relazione per l’Assemblea dei soci.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti dovrà essere steso apposito verbale, a disposizione di tutti gli Associati.
TITOLO XII
(Commissione Deontologica)
ART.31
La
Commissione Deontologica, qualora non sia espressamente richiesto dalle
norme di Legge, viene istituita tramite delibera assembleare, su
proposta del Consiglio Esecutivo o su richiesta di non meno del dieci
per cento dei soci individuali e 50% dei soci associazioni aventi
diritto di voto, si compone di cinque membri di provata rettitudine
morale e professionale, dura in carica tre anni. I suoi membri possono
essere rieletti.
Nel
caso in cui durante il triennio venga a mancare per dimissioni o
qualsivoglia altro motivo uno o più dei membri, la Commissione stessa,
con sua delibera, provvederà alla cooptazione dei Consiglieri mancanti,
e la nomina sarà sottoposta all’approvazione della prima successiva
Assemblea dei Soci, che potrà deliberare in piena autonomia
sull’integrazione della Commissione. Spetta alla Commissione
Deontologica dirimere le controversie che insorgono tra gli
appartenenti all’Associazione e tra questa ed i soci o i candidati soci.
Inoltre
la Commissione Deontologica darà il suo parere, in seconda istanza,
qualora il candidato rifiutato abbia ricevuto parere negativo al
ricorso in prima istanza presentato al Consiglio Centrale.
Alla Commissione sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto è inappellabile.
I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto.
I Soci con l’accettazione dello Statuto si impegnano all’accettazione delle decisioni della Commissione Deontologica.
TITOLO XIII
(Provvedimenti disciplinari)
ART.32
I
provvedimenti del Consiglio Esecutivo dell'Associazione rendono
operative le decisioni della Commissione Deontologica nei confronti dei
soci che mancano ai propri doveri, che assumono atteggiamenti contrari
agli scopi dell'Associazione e che turbano l'attività associativa. Sono
previsti i seguenti provvedimenti in relazione alla gravità della
mancanza o della recidività:
- censura;
- sospensione;
- espulsione.
Le decisioni della Commissione Deontologica sono inappellabili.
TITOLO XIV
(Patrimonio e risorse finanziarie)
ART. 33
L’Associazione Coirag trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- - quote associative e contributi degli aderenti;
- - proventi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
- - contributi privati;
- - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- - donazioni o lasciti testamentari;
- - entrate derivanti da contratti e convenzioni;
- - entrate derivanti da attività commerciali, di servizi e produttive connesse con quelle statutarie;
- - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione;
- - erogazioni liberali
- - E’ esclusa qualunque attività di carattere imprenditoriale, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua
- - E’
escluso qualunque tipo di finanziamento che configuri conflitto di
interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se fornito
attraverso soggetti collegati
I fondi sono depositati presso l’istituto di Credito stabilito dal Consiglio Esecutivo.
I
contributi possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti
minimi previsti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono
comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né
ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento
dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di
esclusione dall’Associazione.
E’
fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione.
TITOLO XV
(Scioglimento dell’Associazione)
ART.34
Lo
scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea dei soci su
proposta del Consiglio Esecutivo in caso di manifesta impossibilità al
raggiungimento degli scopi sociali o per altri motivi ritenuti
dall’Assemblea dei soci di particolare importanza e gravità.
Per
lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono necessari i voti
favorevoli di 3/4 dei soci individuali e 3/4 dei soci associazioni
aventi diritto al voto.
In
caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio verrà
devoluto a favore di altre Associazioni operanti in identico od analogo
settore o per fini di pubblica utilità.
TITOLO XVI
(Norme di rinvio)
ART.35
Per
quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice
Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni.
F.to: de POLO
IVANO GUARINO