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ARCHIVI STORICI COIRAG
A cura di Ermete Ronchi
 

Promemoria Statuto COIRAG in vigore fino all'assemblea del 23 febbraio 2003

Articolo 1: Costituzione

E’ costituita la "Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (C.O.I.R.A.G.).

Articolo 2: Sede

La sede legale della C.O.I.R.A.G. è in Palermo, Largo Primavera, 9; la sede operativa e funzionale è quella della residenza del Presidente in carica.

Articolo 3: Durata

La Confederazione ha durata illimitata. Essa può essere sciolta su deliberazione di Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Articolo 4: Finalità

La C.O.I.R.A.G. con esclusione di ogni finalità di lucro ha come scopo quello di contribuire alla ricerca, alla formazione e alla pratica clinica ed istituzionale nell’ambito della psicoterapia analitica ed in particolare dell’analisi di gruppo.

Articolo 5:

Nell’ambito delle finalità sopra espresse la C.O.I.R.A.G. fonda e gestisce una rivista scientifica.

Articolo 6: Principi organizzativi generali

a) la modalità confederativa statuisce l’autonomia culturale, organizzativa e amministrativa delle singole Organizzazioni Confederate (nel seguito dette anche “O.C.”) nella condivisione delle finalità sancite all’art.4.

b) le confederate che si occupano di formazione psicoterapeutica anche al di fuori della Scuola devono ottemperare ai seguenti criteri:

1) richiedere ai propri allievi una qualificata analisi personale individuale e/o di gruppo;

2) garantire un training quadriennale che comprende momenti teorico-metodologici, approfondite esperienze formative grippali, supervisioni e tirocinio.

Articolo 7: Membri Confederati

a) possono diventare membri confederati le organizzazioni che rispondono ai seguenti requisiti:

1) essere legalmente costituite;
2) disporre di uno Statuto compatibile con quanto sancito all’art. 4 e 6;
3) condividere e partecipare attivamente alle linee organizzative generali della C.O.I.R.A.G.;
4) pagare le quote confederative stabilite annualmente dall’Assemblea.

b) La deliberazione sulla domanda a confederarsi da parte di altre organizzazioni spetta all’Assemblea secondo le norme del regolamento. La qualifica di membro confederato potrà essere perduta per dimissione, revoca per morosità o per incompatibilità con le norme dello Statuto, su cui l’Assemblea dovrà deliberare a maggioranza qualificata, secondo regolamento.

Articolo 8: Elenco

La C.O.I.R.A.G. tiene ed aggiorna i seguenti elenchi:

1) elenco delle O.C.;
2) elenco dei soci a pieno titolo delle O.C. che hanno diritto di voto secondo lo Statuto delle singole O.C.;
3) i soci onorari delle singole O.C. ritenuti tali per notorietà nazionale e/o internazionale sia nel campo della ricerca, sia nel campo della pratica clinica;
4) la C.O.I.R.A.G. tiene inoltre l’elenco degli specializzandi, quindi degli specialisti e dei membri non a pieno titolo, su indicazione delle O.C. di riferimento secondo forme previste dal regolamento.

Articolo 9: Organi della Confederazione

Gli organi della Confederazione sono:

1) l’Assemblea;
2) il Presidente;
3) la Giunta di Presidenza.

Articolo 10: Assemblea

L’Assemblea è costituita dai seguenti membri con diritto di voto:

1) il Presidente o suo delegato;
2) il rappresentante legale di ogni O.C. o suo delegato;
3) il Preside della Scuola o suo delegato;
4) numero due rappresentanti di ogni O.C. con nomina del legale rappresentante dell’O.C. stessa.

Partecipano di diritto all’assemblea senza diritto di voto:

a) i membri della Giunta di Presidenza;
b) i Direttori degli Istituti della Scuola;
c) il Segretario-Tesoriere della Scuola;
d) il Presidente-Elect;
e) il Past-President;
f) il Segretario del Centro Culturale costituito a norma del Regolamento;
g) il Direttore della rivista.

Il Presidente può invitare a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto chiunque possa collaborare rispetto agli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria per lo meno una volta all’anno, oppure in via straordinaria, con le modalità previste dal regolamento.

La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta con domanda rivolta al Presidente da almeno un terzo dei membri confederati;

Fatti salvi i casi di particolare urgenza previsti dal Regolamento, Il Presidente è tenuto a convocare le assemblee con almeno 45 (quarantacinque) giorni di anticipo; le assemblee straordinarie di cui al comma precedente devono essere convocate dal Presidente non oltre 60 (sessanta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la domanda.

Sede dell’Assemblea è quella designata dal Presidente in carica.
Le funzioni dell’Assemblea sono quelle di:

1) stabilire i programmi scientifico-culturali della C.O.I.R.A.G.;
2) eleggere al suo interno il Presidente della C.O.I.R.A.G. tra i membri a questa funzione designati dalle singole organizzazioni confederate;
3) eleggere il Presidente della Scuola, i Direttori degli Istituti della Scuola ed esercitare tutte le prerogative generali sulla Scuola stabilite dall’art. 13 del presente Statuto e nel regolamento della Scuola stessa; eleggere il Direttore della Rivista;
4) ratificare le nomine previste dal regolamento della Scuola;
5) stabilire le quote confederative annuali ed approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi;
6) esaminare e deliberare su eventuali domande di adesione alla Confederazione da parte di altre organizzazioni;
7) deliberare su eventuali proposte di modifica dello Statuto e del regolamento;
8) eleggere per eventuali incarichi speciali, membri di una delle organizzazioni confederate, anche se questi membri non fossero delegati di Assemblea.

Articolo 11: Presidente

E’ legale rappresentante a tutti gli effetti della C.O.I.R.A.G.
Il suo mandato ha la durata di due anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Nomina fra i membri della Giunta di Presidenza i Vice Presidenti ed i responsabili di settore.
Convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie, secondo il regolamento e le presiede.

Articolo 12: Giunta di Presidenza

La Giunta di presidenza affianca il Presidente nella gestione progettuale ed operativa della C.O.I.R.A.G.
E’ composta da:

- il Presidente della C.O.I.R.A.G.;
- due vice Presidenti, nominati dal Presidente; i vice Presidenti vengono delegati formalmente dal presidente per settori o compiti specifici;
- il segretario con funzioni di tesoriere, nominato dal Presidente;
- il Preside della Scuola;
- il Direttore della rivista della C.O.I.R.A.G, nominato dall’Assemblea.

La Giunta di Presidenza si riunisce formalmente almeno una volta all’anno, elabora le linee progettuali ed assicura l’attuazione delle attività della Confederazione.
Il Presidente interpella comunque i membri della Giunta per le decisioni che desidera sottoporre alla loro valutazione, via lettera o via fax.
La Giunta affianca il Presidente nella preparazione delle Assemblee. Al proprio interno la Giunta non vota in quanto ogni delibera è di competenza assembleare.

Articolo 13: Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.

La C.O.I.R.A.G promuove, patrocina scientificamente e tutela didatticamente una Scuola di Psicoterapia nel quadro delle Scuole di formazione alla psicoterapia abilitanti alla professione di psicoterapeuta.
La Scuola è rivolta ad una formazione alla psicoterapia secondo un vertice teorico-clinico, analitico-gruppale e attraverso metodi didattici che privilegiano il gruppo come strumento di formazione.
Nell’ambito delle rispettive competenze l'Assemblea della C.O.I.R.A.G. approva il regolamento e ne decide le eventuali modifiche.

Qualora il rappresentante legale dell’associazione non abbia i requisiti previsti per il rappresentante legale della Scuola ai sensi del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 12 dicembre 1992, l’Assemblea nominerà un rappresentante legale della Scuola stessa.